TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Sentenza n. 210/2019 del 07-03-2019
principi giuridici
Nel caso di domanda cautelare accolta, l'individuazione del giudice preventivamente adito ai fini della litispendenza si determina con riferimento alla data di instaurazione del procedimento cautelare, in ragione del collegamento tra l'ordinanza di accoglimento e l'inizio della causa di merito.
La mancata instaurazione del giudizio di merito nel termine perentorio di cui all'art. 669-octies c.p.c., determina l'inammissibilità della domanda.
La successione di leggi nel tempo in materia di procedimenti cautelari è regolata dal principio tempus regit actum, con la conseguenza che il termine perentorio per l'instaurazione del giudizio di merito è quello vigente al momento del deposito del ricorso cautelare.
Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, il giudice può compensare le spese di lite, anche in caso di soccombenza totale, qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, da individuarsi anche in analogia con le ipotesi tipizzate dalla norma, quali l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero in presenza di mutamenti normativi o questioni oggettivamente di incerta applicazione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Inammissibilità della domanda per tardiva instaurazione del giudizio di merito a seguito di procedimento cautelare
La pronuncia in esame trae origine da una controversia relativa all'installazione di una canna fumaria su un immobile, a seguito di un procedimento cautelare promosso per ottenere l'autorizzazione a tale installazione. La vicenda ha visto contrapposti un soggetto, titolare di un diritto di comodato su un appartamento, e la sorella, titolare di analogo diritto sull'appartamento sovrastante, nonché il padre, proprietario dell'immobile.
Il soggetto comodatario dell'appartamento inferiore, necessitando di installare un impianto di riscaldamento, aveva richiesto in via cautelare l'autorizzazione a far passare la canna fumaria attraverso l'appartamento della sorella, ottenendo un provvedimento favorevole. Successivamente, aveva promosso un giudizio di merito per ottenere il riconoscimento del diritto all'installazione della canna fumaria e per inibire alla sorella comportamenti ostativi.
La sorella si era opposta, contestando la lesività dell'opera per il proprio diritto di godimento del balcone e per la sicurezza dei propri figli, chiedendo in via riconvenzionale la rimozione della preesistente canna fumaria in eternit. Il padre, proprietario dell'immobile, era stato chiamato in causa in ragione della domanda riconvenzionale.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda principale, rilevando il mancato rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 669-octies c.p.c. per l'instaurazione del giudizio di merito a seguito del procedimento cautelare. Il giudice ha applicato la disciplina vigente al momento dell'introduzione del ricorso cautelare, individuando nel termine di trenta giorni quello applicabile al caso di specie, anziché quello di sessanta giorni previsto dalla successiva modifica normativa.
Il Tribunale ha evidenziato che, sebbene il provvedimento cautelare possa attenuare il vincolo di strumentalità rispetto al giudizio di merito, il mancato rispetto del termine perentorio comporta la perdita di efficacia del provvedimento cautelare e l'inammissibilità della domanda di merito.
In considerazione della complessità della vicenda processuale, caratterizzata da una lunga istruttoria e da questioni interpretative relative alla disciplina applicabile, il Tribunale ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti, ad eccezione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, poste a carico del soggetto che aveva promosso il giudizio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.